Qual è il vantaggio e la flessibilità per la persona e l'azienda.
04.01.2022 Articolo di Mauro Mansanti - Fondatore e Sr Consultant di ME-ToDo Network®Il lavoro in somministrazione è un tipo di contratto che esiste dal 1997 come “lavoro interinale”, divenuto poi “somministrazione di lavoro” nel 2003.
La somministrazione di lavoro consiste nella fornitura di manodopera da parte di agenzie autorizzate e iscritte all’apposito Albo (ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).
Quali sono le differenze nel rapporto di lavoro.
Il rapporto lavorativo, che solitamente riguarda due soggetti (l’impresa e il lavoratore), in questo caso prevede tre soggetti:
il lavoratore;
il somministratore, ovvero le agenzie autorizzate a stipulare contratti di somministrazione;
l’azienda, soggetto che usufruisce di forza lavoro così selezionata e fornita.
In sostanza il lavoratore viene assunto da un’agenzia somministratrice, la quale ha rapporti con diverse aziende che richiedono un determinato profilo professionale. Quindi il lavoratore non è direttamente assunto dall’azienda in cui andrà a svolgere il lavoro, ma dall’agenzia e viene inviato a svolgere la propria attività presso l’azienda utilizzatrice.
In pratica, anziché un contratto di lavoro diretto tra due soggetti quindi “bilaterale”, con il lavoro somministrato il rapporto diventa “trilaterale”.
Questo tipo di rapporto prevede quindi due contratti:
un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l'utilizzatore e il somministratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto di somministrazione di lavoro deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Può essere di due tipi:
a tempo indeterminato;
a tempo determinato.
La somministrazione a tempo indeterminato.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore (limite quantitativo).
In caso di assunzione a tempo indeterminato, al contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le regole del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Durante i periodi di “inattività”, il lavoratore rimane a disposizione del somministratore e gli spetta un'indennità di disponibilità.
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato viene anche detto “staff leasing”.
La somministrazione a tempo determinato.
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione. In ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Sono esclusi dal limite di durata massima le attività stagionali individuate sia dalla contrattazione collettiva che dal DPR 1525/1963, di seguito alcuni esempi.
Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, lamponi, mirtilli, ecc.).
Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuati.
Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
Lavaggio e imballaggio della lana.
Fiere ed esposizioni.
Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
Chi non può sottoscrivere un contratto di somministrazione.
Il contratto di somministrazione non può essere fatto:
ad aziende che non siano in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
ad aziende in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
ad aziende in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
I vantaggi per il lavoratore.
Come detto i vantaggi per il lavoratore, con questa tipologia di contratto di lavoro sono almeno 2.
- Tutela dei diritti: il lavoratore ha un contratto diverso, perché cambia il datore di lavoro, ma i suoi diritti in sede di contenzioso sono quelli di tutti i lavoratori dell’azienda per cui presta servizio. Tutte le condizioni del suo contratto (retribuzione, tutele sociali e assistenziali, ecc.) non potranno essere inferiori a quelle dei colleghi di uguale livello e mansione.
- Diritto a un’indennità di disponibilità, come sopra descritta per i periodi di “inattività”.
- Il lavoratore somministrato può godere anche dei servizi degli enti bilaterali e ottenere rimborsi, sussidi per prestazioni sanitarie e altre agevolazioni.
La somministrazione di lavoro è considerata da imprese, istituzioni e sindacati una forma di flessibilità utile. Sono numerose, infatti, le garanzie per il lavoratore. Inoltre, questa tipologia contrattuale contribuisce a scoraggiare il lavoro nero o altre forme prive di tutele, giovando dunque al mercato del lavoro. La somministrazione di lavoro fa anche registrare le percentuali più alte di stabilizzazione.
La somministrazione, dunque, senza dubbio comporta dei vantaggi per le aziende, perché risponde alla loro esigenza di flessibilità sia a breve che a lungo termine. Allo stesso tempo, però, ne beneficia pure il lavoratore in termini di tutele previste e possibilità di stabilizzazione.
Vantaggi per le aziende.
La somministrazione di lavoro è uno strumento sempre più frequentemente utilizzato da parte delle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione. Come detto per il lavoratore, con questa tipologia di contratto di lavoro ci sono indubbi vantaggi, appunto, anche per le aziende.
Selezione:
l’azienda può beneficiare di una rosa di candidati immediatamente disponibili in poche ore;
più candidature valutabili per la stessa posizione, con referenze e costi già verificati;
in caso di dimissioni di un lavoratore in somministrazione, sostituzione praticamente nell’immediatezza.
Flessibilità contrattuale
è il contratto più flessibile utilizzabile dalle aziende
i contratti di somministrazione a tempo determinato possono essere prorogati per massimo 4 volte e fino a 24 mesi;
può essere trasformato in “staff leasing”, cioè da tempo determinato in somministrazione a tempo indeterminato.
Efficienza operativa
attivazione del contratto con tempi rapidissimi;
possibilità di verificare effettiva rispondenza tra le attitudini del lavoratore somministrato e le mansioni richieste;
possibilità di arrivare fino ad un massimo del 30% tra lavoratori diretti e lavoratori in somministrazione;
far fronte a richieste “flessibili” della produzione (variazioni periodiche/stagionali) con costi altrettanto “flessibili”.
Convenienza
il lavoratore rimane a libro paga dell’agenzia di somministrazione;
possibilità di rateizzazione della fee dell’agenzia in base ai mesi di contratto;
gestione burocratica a carico dell’agenzia di lavoro di somministrazione.
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